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	<title>Uncategorized Archivi - Avv. Dott. Paola Chiappini</title>
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	<description> Studio Legale e Tributario</description>
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	<title>Uncategorized Archivi - Avv. Dott. Paola Chiappini</title>
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		<title>Il microstock vuole la partita iva?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Chiappini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 19:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un argomento molto attuale nel mondo della fotografia riguarda il microstock e la partita Iva. In altri termini: per poter mettere in vendita le proprie fotografie su un portale di microstock è necessario essere in possesso di una partita Iva? Approfondiamo l’argomento. Il fatto La sentenza n. 280 del 25.09.2020 della Commissione Tributaria del Molise [&#8230;]</p>
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<p>Un argomento molto attuale nel mondo della fotografia riguarda il microstock e la partita Iva. In altri termini: per poter mettere in vendita le proprie fotografie su un portale di microstock è necessario essere in possesso di una partita Iva? Approfondiamo l’argomento.</p>



<h2>Il fatto</h2>



<p>La sentenza n. 280 del 25.09.2020 della Commissione Tributaria del Molise offre un importante spunto di riflessione, seppure indiretto, proprio sulla vendita online di prodotti.</p>



<p>Nello specifico, una persona era solita vendere online, mediante proprio account su una piattaforma di e-commerce, degli orologi. Da questa attività il soggetto ne ha ricavato un reddito, che i giudici aditi hanno ritenuto derivante da attività non occasionale. Da ciò ne è derivato un accertamento che ha portato alla contestazione circa la mancanza di una partita Iva, l’omessa dichiarazione dei redditi e quindi anche dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti.</p>



<h2>Microstock e partita Iva</h2>



<p>Proviamo a trasferire queste considerazioni sulla sentenza del Ctr del Molise all’ambito della vendita microstock. Innanzitutto, con questo termine si intende la vendita su un portale dedicato di proprie fotografie.</p>



<p>Il fulcro della contestazione che potrebbe scaturire da un accertamento, anche induttivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza poggia su un presupposto ben preciso. Ovvero, una vendita online svolta in modo sistematico per un certo periodo di tempo configurerebbe un’attività d’impresa rilevante ai fini Iva.</p>



<p>Un importante principio di diritto al riguardo è stato sancito dalla Commissione Tributaria di Firenze con la sentenza n. 56/06/2011 del 16.06.2011. In essa si statuisce infatti che l’attività d’intermediazione effettuata su portali di vendita online qualifica l’attività d’impresa a seguito di un rilevante numero di transazioni. I proventi conseguenti, pertanto, costituirebbero reddito d’impresa.</p>



<p>Facciamo però attenzione al fatto che la sentenza in esame si riferisce alla vendita online di oggetti, ovvero di prodotti conferiti in serie. Siamo ancora lontani dal mondo del microstock.</p>



<p>Apprestiamoci quindi ad approfondire l’argomento servendoci di altri interventi dell’Agenzia delle Entrate al riguardo.</p>



<h2>L’interpello A.D.E. n. 540 del 12.11.2020</h2>



<p>L’interpello n. 540 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate consente importanti valutazioni.</p>



<p>Il caso analizzato nell’interpello identifica come&nbsp;<a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+540+del+12+novembre+2020.pdf/a466bdd9-2a6b-ed77-1d90-8b2eaac1ed25" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prestazione di servizi</a>, e come tale soggetta ad Iva, l’attività di design industriale. Ciò in quanto è considerata produzione in serie, ovvero priva del carattere della novità e della creatività.</p>



<p>Secondo questa interpretazione, e in aderenza al disposto dell’art. 3 comma 4 lett. a) D.P.R. 633/72, l’esclusione Iva avrebbe natura derogatoria. Cioè a dire, riservata alle concessioni e licenze relative al diritto d’autore poste in essere dall’autore o dai suoi eredi.</p>



<p>Pertanto, questa riserva è riconosciuta alle sole opere tutelate dal diritto d’autore. Non vi rientrano espressamente i disegni d’architettura e le opere d’arte cinematografica muta o sonora.</p>



<h2>Risoluzione A.D.E. n. 94E del 30.04.1997</h2>



<p>Già la Risoluzione n. 94E del 30.04.1997 aveva sottolineato come la deroga all’imposizione ai fini Iva riguardava le sole transazioni aventi ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell’ingegno, se poste in essere dall’autore o dai suoi eredi.</p>



<p>Pertanto, si ritiene che il riferimento vada alle opere fotografiche creative. Con questo termine si intendono quelle opere in cui sia ravvisabile l’elemento dell’originalità e della novità.</p>



<h2>Fotografia creativa</h2>



<p>Una prima considerazione necessaria per identificare la&nbsp;<a href="https://www.altalex.com/documents/news/2010/03/24/diritto-d-autore-sulla-distinzione-tra-fotografia-artistica-e-fotografia-semplice" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fotografia creativa</a>&nbsp;è capire quale livello di originalità e novità debba avere una fotografia per essere considerata creativa.</p>



<p>Partendo dalle pronunce della&nbsp;<a href="https://sistemaproprietaintellettuale.it/notizie/angolo-del-professionista/14292-diritto-quando-la-fotografia-e-considerata-arte.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corte di Giustizia dell’Unione Europea</a>&nbsp;la tendenza ad identificare la fotografia creativa è chiaro. Così, la si ravvisa quando “l’autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative”. L’interpretazione è verso un livello di creatività “semplice” o “basso”. L’orientamento maggioritario tende quindi ad escludere un giudizio sulla meritevolezza estetica o di valore. Si richiede che dall’immagine traspaia la personalità dell’artista e il suo modo di vedere la realtà.</p>



<p>“Sono opere dell’ingegno le fotografie che siano frutto di una personale attività creativa del fotografo, consistente nella originalità dell’inquadratura, della prospettiva, dell’impostazione dell’immagine e della capacità di evocare delle suggestioni” (così anche Tribunale di Venezia 17.06.2011).</p>



<p>Anche la Corte di Giustizia UE si è espressa in maniera analoga nella pronuncia&nbsp;<a href="https://sistemaproprietaintellettuale.it/notizie/angolo-del-professionista/14292-diritto-quando-la-fotografia-e-considerata-arte.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">C145/10 del 01.01.2011</a>. “Sono opere fotografiche quelle che rispecchiano la personalità dell’autore, che è quando ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera, effettuando scelte libere e creative”.</p>



<h2>Conclusioni sul microstock e la partita iva</h2>



<p>Cosa si può dire in conclusione di queste riflessioni fin qui condotte, alla luce di tutto il percorso fin qui seguito?</p>



<p>Certamente mi pare di poter sostenere che l’attività di microstock di proprie opere fotografiche, che rilevino per le proprie caratteristiche come&nbsp;<a href="https://www.laleggepertutti.it/46177_vendere-immagini-in-rete-con-diritto-dautore-la-partita-iva-e-necessaria" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fotografie creative</a>, sia consentita senza l’apertura di una partita Iva. Ciò, ovviamente, non esclude l’obbligo dell’imposizione diretta sui proventi che si definiranno come “redditi diversi”. Considerando, dalle indicazioni precise fornite dalla&nbsp;<a href="https://www.laleggepertutti.it/46177_vendere-immagini-in-rete-con-diritto-dautore-la-partita-iva-e-necessaria" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Corte di Giustizia UE</a>, che la maggior parte delle fotografie prodotte sono creative, si ritiene che l’attività sia consentita senza dover per forza porre in essere troppi adempimenti.</p>
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		<title>LA DIRETTIVA UE 2019/790 SUL DIRITTO D’AUTORE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Chiappini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 18:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il diritto d’autore, disciplinato in Italia dalla Legge n. 633/41, da tempo è oggetto di studio e di regolamentazione da parte del legislatore europeo che ha emanato la Direttiva 2019/790. Tra i vari interventi si segnala la direttiva 96/9/CE, seguita da altre cinque, fino alla più recente 2014/26/UE. Ora analizziamo l’argomento alla luce della nuova [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il diritto d’autore, disciplinato in Italia dalla Legge n. 633/41, da tempo è oggetto di studio e di regolamentazione da parte del legislatore europeo che ha emanato la Direttiva 2019/790.</p>



<p>Tra i vari interventi si segnala la direttiva 96/9/CE, seguita da altre cinque, fino alla più recente 2014/26/UE.</p>



<p>Ora analizziamo l’argomento alla luce della nuova direttiva 2019/790, che ha completato la precedente 2016/0280 cercando di superare alcune criticità riscontrate.</p>



<h2>Aspetti fondanti della direttiva 2019/790</h2>



<p>In un periodo in cui il mercato digitale sta divenendo sempre più importante, si è avvertita la necessità di un intervento a livello legislativo per regolamentare il suo uso.</p>



<p>La condivisione dei propri contenuti sui social, per esempio, ha fatto sì che nessuno sia in grado di stabilire dove finiscono e che uso se ne faccia degli stessi.</p>



<p>Proprio per far fronte a questo problema sempre più dilagante, il legislatore europeo ha deciso di intervenire facendo chiarezza.</p>



<p>Su questi presupposti è nata la Direttiva 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica le precedenti direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.</p>



<p>Sono diversi gli aspetti in essa contenuti e che andremo ad approfondire, in attesa che venga recepita dagli Stati membri entro il&nbsp;<a href="https://dirittodellinformazione.it/il-diritto-dautore-nel-mercato-unico-digitale-la-direttiva-ue-2019-790/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">6 giugno 2021</a>, per entrare in vigore al loro interno dal giorno successivo.</p>



<p>La finalità della direttiva è indicata all’art. 1, ed è ravvisabile nell’armonizzazione delle regole sul diritto d’autore nel mercato interno.</p>



<p>In particolare, si è prevista una serie di agevolazioni per l’ottenimento di licenze (art. 12) che rendano possibile l’uso di beni soggetti a diritto d’autore da parte degli utilizzatori.</p>



<p>Aspetto fondamentale qui è proprio l’uso di opere soggette a diritto d’autore, e che potrebbe cambiare le dinamiche delle piattaforme informatiche.</p>



<h2>Il riconoscimento del diritto d’autore</h2>



<p>Innanzitutto, il legislatore vuole riconoscere al titolare del diritto d’autore valenza giuridica ed economica all’utilizzo che altri facciano delle sue opere.</p>



<p>Ma scendiamo più nel particolare.</p>



<p>Il titolare del diritto d’autore su un’opera, altrimenti detto colui che viene ritenuto autore di una certa opera, ha diritto ad un totale riconoscimento di questa investitura.</p>



<p>Cosa vuol dire in poche parole? Innanzitutto, che se si vuole tutelare la propria opera, è necessario ufficializzarne la titolarità.</p>



<p>E per far questo ci sono vari modi, più o meno giuridicamente forti.</p>



<p>Uno di questi è il deposito presso l’Ufficio OLAF della SIAE, dove per 10 anni vengono conservate le opere. Ma anche semplicemente, inviarsi le foto dalla propria pec sulla stessa certifica una paternità a partire dalla data della consegna.</p>



<h2>Il progetto Rightcopy</h2>



<p>Recentemente è stato avviato un progetto molto interessante, che consente la certificazione delle fotografie che vengono inviate al sito Rightcopy.eu.</p>



<p>La procedura è molto semplice: si invia la fotografia al sito e si riceve un certificato che attesta giorno e orario di invio da parte di chi si dichiari autore della stessa.</p>



<p>Ciò significa che da quel momento chiunque altro utilizzi quella fotografia, o deve dimostrare di esserne l’autore o ne sta facendo un uso improprio.</p>



<p>Una certificazione, quindi, che in prospettiva del prossimo recepimento della direttiva 2019/790 all’interno degli Stati membri, può essere un passaggio necessario.</p>



<h2>Ritorniamo alla direttiva 2019/790</h2>



<p>Chiusa questa importante parentesi, ritorniamo sul testo della direttiva 2019/790, che ci aiuterà a comprendere l’importanza del riconoscimento del diritto d’autore.</p>



<p>La tutela del titolare del diritto d’autore consente, infatti, che si limitino gli utilizzi non autorizzati delle proprie opere, anche da parte delle piattaforme informatiche.</p>



<p>In particolare, ci sono social, come Facebook, che nelle condizioni generali di contratto prevedono espressamente l’utilizzo di fotografie, in modalità gratuita, per finalità economiche, senza chiedere il preventivo consenso del titolare.</p>



<p>Sono pochi i fruitori che hanno approfondito questi aspetti, e in un certo senso la direttiva ha lo scopo di mettere ordine anche questo settore.</p>



<p>L’autore di un’opera che venga utilizzata da un utilizzatore ha diritto così ad una&nbsp;<a href="https://dirittodellinformazione.it/il-diritto-dautore-nel-mercato-unico-digitale-la-direttiva-ue-2019-790/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">giusta remunerazione</a>, soprattutto quando concede in licenza o trasferisce diritti di utilizzo esclusivo delle sue opere.</p>



<p>Pertanto, l’art. 18 della direttiva prevede che in ogni Stato membro sia garantita una ricompensa adeguata e proporzionata all’autore dell’opera utilizzata.</p>



<p>Scendendo più nel dettaglio, il legislatore riconosce l’obbligo di trasparenza, che si traduce in una comunicazione periodica agli autori circa lo sfruttamento delle opere.</p>



<p>Questo perchè riconoscendo all’art. 16 l’obbligo di remunerazione degli autori le cui opere sono utilizzate in rete, si forniscono i dettagli per le opportune verifiche.</p>



<p>Inoltre, in caso di controversia tra autore e utilizzatore delle opere, l’art. 21 prevede che gli Stati membri si dotino di un meccanismo di risoluzione ad hoc.</p>



<p>Unico caso di uso libero delle opere altrui è quando esiste una finalità scientifica, didattica o per la salvaguardia del patrimonio da parte di istituti atti a ciò.</p>



<h2>Le pubblicazioni giornalistiche</h2>



<p>L’art. 15 della direttiva disciplina, inoltre, i “diritti sulle pubblicazioni”, proteggendo in particolare la pubblicazione di carattere giornalistico, in caso di suo utilizzo online.</p>



<p>E’ il caso del rapporto tra le piattaforme informatiche e le testate giornalistiche online, cui le prime attingono per gli aggiornamenti sulle notizie.</p>



<p>Il “diritto sulle pubblicazioni”, quindi, potrebbe essere esercitato tramite l’introduzione di una “<a href="https://dirittodellinformazione.it/il-diritto-dautore-nel-mercato-unico-digitale-la-direttiva-ue-2019-790/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link tax</a>“, ovvero un importo che le piattaforme di ricerca dovrebbero pagare alle testate giornalistiche.</p>



<p>Uniche eccezioni a questa tassa sarebbe il mero riferimento al link o l’utilizzo di minime parti del testo.</p>



<p>Pur mancando chiarezza sulla terminologia, si ritiene certamente che questa tax non possa neppure penalizzare l’ottimizzazione SEO, divenuta elemento indispensabile nella rete.</p>



<p>Al contrario, è innegabile che le piattaforme di ricerca, per poter condividere online i contenuti, necessitino di apposita autorizzazione da parte dei titolari dei diritti stessi.</p>



<h2>Criticità della direttiva 2019/790</h2>



<p>Non tutto è chiaro del dettato della direttiva in esame, e probabilmente interventi futuri saranno necessari per equilibrare gli adeguamenti.</p>



<p>In particolare, si ritiene necessaria una valutazione delle conseguenze dell’adeguata remunerazione ai titolai del diritto d’autore in capo alle piattaforme di aggregazione dati.</p>



<p>Inoltre, eventuali problematiche sul corretto funzionamento in ambito europeo delle piattaforme potrebbe portare alla sospensione del servizio, in attesa di chiarimenti.</p>



<p>Altra difficoltà sarà chiarire il concetto di “adeguata remunerazione” per utilizzi da parte di potenze economiche come Facebook e Google.</p>



<p>Ancora, le piattaforme dovranno dotarsi di sistemi automatizzati per la rimozione di contenuti protetti in caso di utilizzo impropri o non autorizzato.</p>



<p>Insomma, anche se è ancora presto per capire quali e quante saranno le difficoltà della piena attuazione della Direttiva n. 2019/790, sembra chiaro, però, che una forma di tutela sulle proprie opere fotografiche, e non solo, vada messa in atto.</p>



<p>La materia è delicata e richiede opportuno approfondimento, sovente personalizzato.</p>



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		<title>Pubblicazione di una foto sui social: aspetti giuridici del diritto d’autore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Chiappini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 12:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ci siamo mai chiesti che fine fanno le foto che pubblichiamo sul nostro profilo Facebook? Dove vanno a finire, chi le vede e chi eventualmente le utilizza? E ancora: a chi appartiene la fotografia e il diritto d’autore in essa insito? Tante domande per un argomento sovente sottovalutato eppure così attuale, proprio in un periodo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-drop-cap">Ci siamo mai chiesti che fine fanno le foto che pubblichiamo sul nostro profilo Facebook? Dove vanno a finire, chi le vede e chi eventualmente le utilizza?</p>



<p>E ancora: a chi appartiene la fotografia e il diritto d’autore in essa insito?</p>



<p>Tante domande per un argomento sovente sottovalutato eppure così attuale, proprio in un periodo in cui si condivide di tutto.</p>



<p>Al giorno d’oggi quasi mai stampiamo le nostre fotografie. Si assiste quasi alla loro smaterializzazione in un compulsivo tentativo di mettere tutto in vetrina.</p>



<p>Sembra addirittura che nell’epoca in cui il legislatore interviene ad affermare una tutela della privacy (GDPR 25.05.2016, entrato in vigore in Italia il 18.05.2018), si faccia di tutto per cancellarla, volontariamente o superficialmente che sia. Ma comunque cancellarla.</p>



<h2>La visibilità</h2>



<p>Il fotografo, sia esso amatoriale o professionista, assiste oggigiorno all’occasione unica di godere di una visibilità senza precedenti.</p>



<p>Certo, la rete è intasata da un numero imprecisato di informazioni che bombardano gli utenti, con il rischio di lasciar passare tanti dati senza neppure vederli.</p>



<p>Però è innegabile che si può utilizzare un canale, direi immediato, per far conoscere la propria opera creativa su tutto il pianeta.</p>



<p>Certamente la concorrenza è agguerrita, ma la potenzialità del mezzo davvero notevole.</p>



<p>E se da un lato si può contare, come detto, su uno strumento potente, dall’altro conviene conoscerlo a fondo, onde evitare sgradite sorprese.</p>



<h2>La fotografia condivisa sui social</h2>



<p>Che succede, per esempio, ad una fotografia condivisa su un social qualsiasi?</p>



<p>In effetti, a ben pensare, non è facilissimo seguire il percorso delle nostre fotografie sui social. Ma, a parte questo, a livello giuridico, come viene inquadrata questa ipotesi? I diritti d’autore vengono ceduti o no?</p>



<h2>Tribunale di Roma 01.06.2015 n. 12076</h2>



<p>Il Tribunale di Roma nella sentenza n. 12076/2015 ha risposto di no, condannando una testata nazionale che aveva pubblicato delle foto di un giovane fotografo, dopo che questi le aveva condivise sul proprio profilo Facebook.</p>



<p>Il giornale, infatti, aveva dovuto risarcire il fotografo per danni morali e patrimoniali derivanti dall’indebito utilizzo delle sue fotografie semplici.</p>



<p>Sentenza importante, questa, che conferma in capo all’artista il mantenimento del diritto d’autore per le fotografie condivise sui social.</p>



<p>Come d’altronde confermato all’art. 2 delle “condizioni generali di contratto di Facebook”, si distingue tra contenuti semplici e altri contenuti, protetti da proprietà intellettuale. Mentre i primi sono passibili di liberto utilizzo, i secondi sono tutelati. E tra questi ultimi rientrano certamente le fotografie.</p>



<h2>Titolarità del diritto d’autore</h2>



<p>La titolarità della fotografia in capo al suo autore sarà certamente evidente quando nei suoi metadati sia contenuta l’indicazione del nome dell’autore.</p>



<p>Ma quando ciò non è dimostrabile, si ha la presunzione di titolarità nella semplice condivisione della fotografia sul proprio profilo Facebook, salvo prova contraria.</p>



<p>E’ importante, allora, domandarsi se può essere utile, per tutelare la titolarità del diritto d’autore in capo a un soggetto di una determinata fotografia, l’invio della stessa a mezzo PEC verso la propria casella di posta elettronica certificata. Una sorta di apposizione di timbro di data certa.</p>



<h2>In conclusione</h2>



<p>L’utente, quindi, in base alle “condizioni generali di contratto di Facebook” e in aderenza all’impostazione come emersa nella sentenza citata del Tribunale di Roma, cede a Facebook solo una licenza non esclusiva per l’utilizzo dei contenuti protetti da proprietà intellettuale.</p>



<p>Questa licenza è peraltro estesa anche a tutti i social network che con Facebook hanno accordi commerciali, validi finché l’utente non rimuove il contenuto o il proprio account.</p>



<p>Ma, si badi bene, si rischia in questo modo di non riuscire a sapere dove il proprio prodotto artistico finisce così come l’utilizzo che ne viene fatto.</p>



<p>Conviene, quindi, riflettere attentamente prima di condividere qualunque informazione in rete.</p>
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		<title>Privacy e fotografia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avvocato Paola Chiappini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 12:17:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’epoca in cui arrivano continui richiami al dettato del GDPR sulla privacy, forse spendere qualche parola per attualizzarlo nella nostra realtà non guasta. In particolare, andremo a cercare di capire come comportarci quando fotografiamo. E, si badi bene, dicendo “quando fotografiamo” mi riferisco a tutti coloro che usano qualunque strumento atto alla ripresa, quindi anche [&#8230;]</p>
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<p>Nell’epoca in cui arrivano continui richiami al dettato del GDPR sulla privacy, forse spendere qualche parola per attualizzarlo nella nostra realtà non guasta.</p>



<p>In particolare, andremo a cercare di capire come comportarci quando fotografiamo.</p>



<p>E, si badi bene, dicendo “quando fotografiamo” mi riferisco a tutti coloro che usano qualunque strumento atto alla ripresa, quindi anche il semplice smartphone.</p>



<p>Quanti milioni di scatti vengono fatti ogni giorno in qualunque parte d’Italia?</p>



<p>Non bisogna essere dei fotografi professionisti per essere soggetti alla legge sulla privacy anche in fotografia. Pensiamo, per esempio, a quanto sia insidioso proprio il cellulare nell’acquisizione di foto. Infatti, dà molto meno nell’occhio di una reflex, con il rischio di riprendere soggetti inconsapevoli.</p>



<p>Inoltre, è assai probabile che qualche passante non ci noti mentre lo riprendiamo con il cellulare, mentre faccia caso se noi imbracciamo una macchina fotografica.</p>



<p>In entrambi i casi, comunque, il fotografo che ha immortalato il passante non pensa ai limiti di utilizzo che ha su quella foto.</p>



<p>Il contesto giuridico della privacy in Italia applicato al mondo della fotografia è estremamente delicato e, per certi versi, poco conosciuto.</p>



<p>Ma proprio per questo potrebbero nascere problemi, e non di lieve entità.</p>



<p>Sottolineo ancora, non bisogna essere fotografi professionisti per incappare in conseguenze di natura legale. Ciò che conta è lo scatto, con qualunque mezzo atto alla ripresa, e tutto ciò che ne consegue da questo semplice gesto.</p>



<p>Quindi, che sia un patito di street photography o solo un giovane che riprende i propri amici in un momento goliardico, bisogna chiedersi cosa se ne vuole fare della propria fotografia.</p>



<p>Sembra incredibile, ma se da un lato è vero che in un luogo pubblico possiamo fotografare, in genere senza particolari limitazioni, in realtà il problema emerge soprattutto quando si decide cosa farne del nostro risultato.</p>



<h2>Elementi da considerare nella fotografia</h2>



<p>Sarà quindi importante focalizzare queste fasi:</p>



<ol><li>tutela della modalità di archiviazione;</li><li>uso della foto in se stessa.</li></ol>



<p>In altri termini, dobbiamo prestare massima attenzione anche alla modalità di archiviazione delle fotografie. Occorre, infatti, garantire tutela ai nostri scatti, anche se li guardiamo solo noi.</p>



<p>Infatti, altre persone potrebbero avere accesso a questi dati, anche casualmente, e riconoscere persone ritratte involontariamente.</p>



<p>Il metodo di conservazione degli archivi fotografici diventa pertanto fondamentale.</p>



<p>Però, e qui passo al secondo punto, è anche e soprattutto importante l’uso che facciamo delle nostre fotografie.</p>



<p>Da quando le apriamo sul nostro PC/smartphone a quando le stampiamo o le pubblichiamo sui social, entriamo di prepotenza nella sfera individuale della persona ripresa, specie se quest’ultima non ne è consapevole.</p>



<h2>Sentenze di riferimento</h2>



<p>Ce lo ricorda anche una sentenza del Tribunale di Milano, sezione I, del 16.04.2015. In essa si conferma che è vietata qualsiasi diffusione senza il consenso di chi viene ritratto, incluso il caso della fotografia a personaggi noti.</p>



<p>Ancora, la Cassazione Civile, sezione I, del 29.01.2016 n. 1748, approfondisce il caso in cui è necessario avere il consenso dell’interessato per la pubblicazione di foto, ex artt. 96 e 97 L. 633/1941. Unico caso in cui si esclude il consenso, precisa la Cassazione, è quando la pubblicazione risponde ad esigenze di pubblica utilità.</p>



<p>A tal riguardo, però, si noti che la pubblicazione sarà consentita nell’immediatezza dell’evento, a giustificare il diritto di cronaca, che si esaurisce in un breve arco temporale.</p>



<h2>Valutazioni conclusive</h2>



<p>Attenzione, quindi, a come ci comportiamo. Proprio così, perché l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine da parte della persona ripresa dovremmo farcela sottoscrivere sempre.</p>



<p>In realtà, non lo facciamo mai, o quasi mai. Il “quasi” consiste al massimo nello scaricare dalla rete un generico fac-simile di autorizzazione, pensando che vada bene per qualunque situazione.</p>



<p>Per carità, è già un passo avanti rispetto a chi non fa nulla, ma spesso non è sufficiente.</p>



<p>Le situazioni sono diverse di volta in volta e la manleva scaricata dalla rete non è detto che ci aiuti a tutelarci.</p>



<p>Ricordiamo un principio fondamentale: il diritto all’immagine si riduce solo dinanzi al diritto di cronaca, come ci ha insegnato la Cassazione. In tutti gli altri casi è tutelato.</p>



<p>Pertanto, per gli amanti della “street”, ma non solo, ricordo che avere consapevolezza di questo può aiutare, e non poco.</p>



<p>Questo articolo vuole essere solo un’indicazione di massima, solo un momento di riflessione per capire l’importanza delle nostre azioni e le conseguenze che ne derivano.</p>



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