Il microstock vuole la partita Iva?

Un argomento molto attuale nel mondo della fotografia riguarda il microstock e la partita Iva. In altri termini: per poter mettere in vendita le proprie fotografie su un portale di microstock è necessario essere in possesso di una partita Iva? Approfondiamo l’argomento.

Il fatto

La sentenza n. 280 del 25.09.2020 della Commissione Tributaria del Molise offre un importante spunto di riflessione, seppure indiretto, proprio sulla vendita online di prodotti.

Nello specifico, una persona era solita vendere online, mediante proprio account su una piattaforma di e-commerce, degli orologi. Da questa attività il soggetto ne ha ricavato un reddito, che i giudici aditi hanno ritenuto derivante da attività non occasionale. Da ciò ne è derivato un accertamento che ha portato alla contestazione circa la mancanza di una partita Iva, l’omessa dichiarazione dei redditi e quindi anche dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti.

Microstock e partita Iva

Proviamo a trasferire queste considerazioni sulla sentenza del Ctr del Molise all’ambito della vendita microstock. Innanzitutto, con questo termine si intende la vendita su un portale dedicato di proprie fotografie.

Il fulcro della contestazione che potrebbe scaturire da un accertamento, anche induttivo, da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza poggia su un presupposto ben preciso. Ovvero, una vendita online svolta in modo sistematico per un certo periodo di tempo configurerebbe un’attività d’impresa rilevante ai fini Iva.

Un importante principio di diritto al riguardo è stato sancito dalla Commissione Tributaria di Firenze con la sentenza n. 56/06/2011 del 16.06.2011. In essa si statuisce infatti che l’attività d’intermediazione effettuata su portali di vendita online qualifica l’attività d’impresa a seguito di un rilevante numero di transazioni. I proventi conseguenti, pertanto, costituirebbero reddito d’impresa.

Facciamo però attenzione al fatto che la sentenza in esame si riferisce alla vendita online di oggetti, ovvero di prodotti conferiti in serie. Siamo ancora lontani dal mondo del microstock.

Apprestiamoci quindi ad approfondire l’argomento servendoci di altri interventi dell’Agenzia delle Entrate al riguardo.

L’interpello A.D.E. n. 540 del 12.11.2020

L’interpello n. 540 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate consente importanti valutazioni.

Il caso analizzato nell’interpello identifica come prestazione di servizi, e come tale soggetta ad Iva, l’attività di design industriale. Ciò in quanto è considerata produzione in serie, ovvero priva del carattere della novità e della creatività.

Secondo questa interpretazione, e in aderenza al disposto dell’art. 3 comma 4 lett. a) D.P.R. 633/72, l’esclusione Iva avrebbe natura derogatoria. Cioè a dire, riservata alle concessioni e licenze relative al diritto d’autore poste in essere dall’autore o dai suoi eredi.

Pertanto, questa riserva è riconosciuta alle sole opere tutelate dal diritto d’autore. Non vi rientrano espressamente i disegni d’architettura e le opere d’arte cinematografica muta o sonora.

Risoluzione A.D.E. n. 94E del 30.04.1997

Già la Risoluzione n. 94E del 30.04.1997 aveva sottolineato come la deroga all’imposizione ai fini Iva riguardava le sole transazioni aventi ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell’ingegno, se poste in essere dall’autore o dai suoi eredi.

Pertanto, si ritiene che il riferimento vada alle opere fotografiche creative. Con questo termine si intendono quelle opere in cui sia ravvisabile l’elemento dell’originalità e della novità.

Fotografia creativa

Una prima considerazione necessaria per identificare la fotografia creativa è capire quale livello di originalità e novità debba avere una fotografia per essere considerata creativa.

Partendo dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la tendenza ad identificare la fotografia creativa è chiaro. Così, la si ravvisa quando “l’autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative”. L’interpretazione è verso un livello di creatività “semplice” o “basso”. L’orientamento maggioritario tende quindi ad escludere un giudizio sulla meritevolezza estetica o di valore. Si richiede che dall’immagine traspaia la personalità dell’artista e il suo modo di vedere la realtà.

“Sono opere dell’ingegno le fotografie che siano frutto di una personale attività creativa del fotografo, consistente nella originalità dell’inquadratura, della prospettiva, dell’impostazione dell’immagine e della capacità di evocare delle suggestioni” (così anche Tribunale di Venezia 17.06.2011).

Anche la Corte di Giustizia UE si è espressa in maniera analoga nella pronuncia C145/10 del 01.01.2011. “Sono opere fotografiche quelle che rispecchiano la personalità dell’autore, che è quando ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera, effettuando scelte libere e creative”.

Conclusioni

Cosa si può dire in conclusione di queste riflessioni fin qui condotte, alla luce di tutto il percorso fin qui seguito?

Certamente mi pare di poter sostenere che l’attività di microstock di proprie opere fotografiche, che rilevino per le proprie caratteristiche come fotografie creative, sia consentita senza l’apertura di una partita Iva. Ciò, ovviamente, non esclude l’obbligo dell’imposizione diretta sui proventi che si definiranno come “redditi diversi”. Considerando, dalle indicazioni precise fornite dalla Corte di Giustizia UE, che la maggior parte delle fotografie prodotte sono creative, si ritiene che l’attività sia consentita senza dover per forza porre in essere troppi adempimenti.

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