Rimborso viaggi durante il Covid-19

Cerchiamo di approfondire le procedure per il rimborso viaggi durante il Covid-19.

In tempo di emergenza, infatti, tanti, troppi titoli di viaggio e pacchetti turistici sono stati annullati, con procedure di rimborso a carico del turista, ma anche con rinuncia alla vacanza e con danni economici.

Perdurando ancora lo stato d’emergenza, specie dopo il provvedimento del 27 luglio 2020, conviene approfondire gli aspetti legali propri dl mondo del turismo.

Il Codice del Turismo e il Codice del Consumo, in aderenza con il dettato dell’art. 1463 c.c. e gli interventi governativi con i D.P.C.M., ci vengono al riguardo in aiuto.

Chi, infatti, aveva organizzato un viaggio, poi annullato per via delle misure restrittive adottate dai governi degli Stati entrati in emergenza Covid-19, possono tutelarsi.

Le considerazioni, infatti, partono dal disposto dell’art. 1463 c.c., coordinato con l’art. 41, comma 4, Codice del Turismo.

Procediamo con ordine.

L’art. 1463 c.c. e il Codice del Turismo

Il testo dell’art. 1463 c.c. è del seguente tenore.

“Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

Terminologia tecnica, forse complicata, ma in fondo dal contenuto chiaro.

In altri termini, quando la prestazione sia divenuta impossibile, l’altra parte ha diritto alla restituzione di quanto versato, o comunque a non versare nulla.

Ciò significa, per scendere nello specifico, che chi abbia acquistato un pacchetto turistico o un titolo di viaggio che in emergenza Covid-19 sia stato annullato, ha diritto alla restituzione di quanto versato, ma non a un risarcimento danni.

Ma a livello normativo si tutela anche l’iniziativa del turista di recedere dal contratto di pacchetto turistico.

L’art. 41, comma 4, Codice del Turismo

Ora passiamo ad analizzare il disposto dell’art. 41, comma 4, Codice del Turismo.

“In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione, o nelle sue immediate vicinanze, e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti”.

Il combinato dei due articoli fornisce chiare indicazioni dei diritti in capo al turista che abbia dovuto rinunciare al proprio viaggio.

A chi spetta il rimborso?

Stando a quanto finora riferito, completato con le indicazioni provenienti dal D.L. 02.03.2020 art. 28 (“rimborsi titoli di viaggio e pacchetti turistici”), possiamo distinguere due categorie di ipotesi soggette al rimborso.

  1. Titoli di viaggio del trasporto aereo, ferroviario e marittimo (commi da 1 a 4).
  2. Pacchetti turistici (commi da 5 a 9).

Titoli di viaggio

Il rimborso del titolo di viaggio spetta, quindi, nel periodo emergenziale, in casi ben definiti.

a) Innanzitutto, ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena, per essere entrati in contatto con persone risultate positive o provenienti dalle cosiddette “zone rosse”.

b) Poi, riguarda anche soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento.

c) Naturalmente, il soggetto risultato positivo al Covid-19 che, pertanto, è sottoposto alla misura della quarantena.

d) I soggetti il cui viaggio prevede partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio.

e) Infine, coloro che hanno acquistato titoli di viaggio in Italia, ma per destinazione estera.

Il rimborso può essere richiesto entra 30 giorni dalla cessazione delle situazioni di cui ai punti da a) a d), o dalla data prevista dalla partenza (ipotesi e).

Naturalmente, la domanda di rimborso dovrà essere corredata dal titolo di viaggio.

Il vettore, o l’agenzia, entro 15 giorni, deve provvedere, o al rimborso integrale del titolo di viaggio, o all’emissione di un voucher, di valore pari o superiore, da spendere entro un anno dalla sua emissione.

Vale la pena sottolineare che, per viaggi all’estero annullati per divieto delle autorità locali di ospitare chi provenisse dall’Italia, si deve guardare alla data prevista per la partenza.

Pacchetti turistici

Nel caso di recesso da un pacchetto turistico, il soggetto avrà diritto al rimborso del prezzo liquidato o da liquidare.

In alternativa, anche in questo caso avrà diritto a un voucher da consumare entro un anno dalla sua emissione.

L’organizzatore, infine, potrebbe offrire, in alternativa, un pacchetto turistico sostitutivo di valore pari o superiore a quello annullato.

Riflessioni conclusive

Sicuramente chi ha prenotato un titolo di viaggio o un pacchetto turistico presso un’agenzia di viaggi è forse agevolato nella procedura di rimborso.

Chi, invece, si è organizzato autonomamente attraverso i canali informatici, dovrà probabilmente attivarsi insistendo, non potendo avvalersi di un interlocutore identificato.

Si dovranno, inoltre, considerare anche eventuali ritardi nelle procedure di rimborso rispetto a quanto stabilito a livello normativo.

Questo in considerazione del fatto che non è mai capitato di dover rimborsare un numero così elevato di titoli di viaggio o pacchetti turistici contemporaneamente.

Queste criticità confermano la mancanza di un sistema snello a livello statale che possa farsi interlocutore tra le esigenze del fruitore e il ruolo del vettore o tour operator.

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